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Comunicazione di cessione di fabbricato

Comunicazione di cessione di fabbricato

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Descrizione

È una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.

La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata al Comune perchè rappresenta l'autorità locale di pubblica sicurezza (articolo 12 del Decreto Legge 21/03/1978, n. 59).

L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare Ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
  • dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23)
  • dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto Legge 13/05/2011, n. 70).

Fanno eccezione i comodati d’uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali è obbligatorio presentare la comunicazione.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.
Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.
La comunicazione deve pervenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile al Comune dove si trova l’immobile, anche se la data non coincide con la data di inizio del contratto vero e proprio.
Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di consegna delle chiavi è antecedente di due giorni, il Comune è obbligato a segnalarlo alla Polizia Locale che applicherà le sanzioni previste.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.


Costi

Il procedimento è esente da pagamenti.


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Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

Vincoli

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio.


Pagina aggiornata il 22/06/2023

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